MILANO, 12 LUGLIO
2019
COMUNICATO STAMPA
DALLA CORTE DI CASSAZIONE LA SENTENZA: UN MACIGNO, DEFINITIVO, SUL PROGETTO
DI NUOVI IMPIANTI NEL SITO NATURALISTICO
Legambiente: “Vittoria completa per la natura. Terremo gli occhi aperti
sulle opere olimpiche in alta Valtellina"
«Adesso in Vallaccia demolite tutte le opere e chiusa per sempre la
Conferenza di Servizi per i nuovi impianti: la Vallaccia resta alla natura e
alle persone che vorranno fruirne rispettandone lo straordinario paesaggio
d'alta quota». È la prima reazione di Barbara Meggetto, presidente di
Legambiente Lombardia, alla lettura della sentenza della Corte Suprema di
Cassazione che, a Sezioni Unite, ha confermato in pieno la validità della
sentenza del 2017 con cui il Consiglio di Stato, accogliendo le motivazioni del
TAR Lombardia sul primo ricorso di Legambiente, che aveva decretato in via
definitiva l'illegittimità del procedimento, portato fino all'approvazione del
Consiglio dei Ministri nel tentativo di superare i vincoli paesaggistici e
ambientali imposti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria. La Vallaccia,
infatti, non è solo tutelata dal Piano Paesistico Regionale, ma è anche una
zona di protezione speciale individuata dalla Rete Europea Natura 2000, come
sito prioritario per la conservazione della Natura, e come tale ricade sotto la
tutela delle direttive comunitarie.
La Corte Suprema non solo ha
confermato la validità della sentenza già pronunciata, ma ha anche condannato
i ricorrenti - la Società Mottolino e il Comune di
Livigno - al pagamento delle spese. Entrando nel merito, la Cassazione
ribadisce il pieno titolo del giudice amministrativo a emettere una sentenza
che dichiari che la Vallaccia, alla luce del quadro normativo di riferimento,
non può costituire un dominio sciabile. Cosa significa? Lo spiega Legambiente,
che nella vertenza è supportata e difesa dall'avvocato Francesco Borasi: dal
momento che non c’è nessuna istruttoria che possa mutare il quadro normativo di
riferimento, il procedimento autorizzativo deve essere definitivamente
archiviato. In proposito lo scorso 10 aprile, la Comunità Montana Alta
Valtellina aveva riattivato, su istanza della Società Mottolino, una
valutazione istruttoria ai fini di riapprovare il progetto bocciato dal giudice
amministrativo. Ora, alla luce del giudizio della Cassazione, viene meno
qualsiasi residuo presupposto a cui la Società e il Comune possano appigliarsi
per tentare di riattivare un procedimento, che non può essere in alcun modo
considerato legittimo.
La sentenza della
Suprema Corte di Cassazione dice la parola fine su una vicenda che ormai si
trascina da un decennio, e che ha già comportato dei forti e ingiustificati
esborsi da parte del Comune, oltre a gravi danni ambientali nel momento in cui,
con estrema imprudenza, pur in pendenza di giudizio, la società Mottolino era
arrivata ad aprire i cantieri d'alta quota realizzando scavi e approntando manufatti
che, ora, dovranno essere eliminati, ripristinando i luoghi a spese dei
ricorrenti. «Basta con le ambiguità e le compiacenze da parte degli enti pubblici
dell'Alta Valtellina, ed in particolare del comune di Livigno: i riflettori su
quel territorio rerstano accesi, anche in vista dei Giochi olimpici del 2026.
Non vogliamo che le Olimpiadi Invernali diventino un nuovo treno di
finanziamenti a supporto di procedure amministrative disinvolte, e non vogliamo
che le aree naturali dell'Alta Valtellina ne paghino il prezzo ambientale, come
già avvenuto per i Mondiali di Sci del 2005. Amministratori e operatori
dell'Alta Valle devono sapere che Legambiente terrà gli occhi ben aperti sul
rispetto degli ambienti naturali interessati dall'evento olimpico» conclude Barbara Meggetto.
Silvia Valenti
Tel. 02 87386480
Mob. 3498172191
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